domenica 22 aprile 2012
ACQUISTO “A NON DOMINO” DI OPERA D’ARTE E RILEVANZA DELLA BUONA FEDE NEL POSSESSO - Gabrio Abeatici
OPERA D’ARTE E RILEVANZA DELLA BUONA FEDE NEL POSSESSO. Un problema che può porsi, con riferimento alla circolazione delle opere d’arte, è quello relativo all’acquisto da un soggetto che in realtà non è il proprietario (si pensi, ad es., ad un dipinto che risulti essere stato in precedenza sottratto). Occorre chiedersi entro quali limiti l’acquirente dell’opera d’arte sia tutelato, facendo cioè salvo il proprio acquisto, nei confronti del proprietario che rivendichi il bene.
Il Codice Civile stabilisce, all’art. 1147, che chi possiede ignorando (non per colpa grave) di ledere l’altrui diritto si considera “possessore di buona fede”; la buona fede, inoltre, si presume, ed è sufficiente che ci sia stata al tempo dell’acquisto.
In tema di possesso di beni mobili, l’art. 1153 cod. civ. prevede che colui che li riceve da chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso: occorre, però, la buona fede sussista al momento della consegna (“mala fides superveniens non nocet”) e che vi sia un titolo idoneo al trasferimento della proprietà stessa.
Sul punto, è significativo ricordare che, secondo la Corte di Cassazione, il concetto di buona fede di cui all’art. 1153 cod. civ. citato corrisponde a quello dell’art. 1147 cod. civ.: pertanto, ai sensi del comma 2 di quest’ultima norma, la buona fede non giova nell’ipotesi di ignoranza della lesione del diritto altrui per colpa grave; quest’ultima è configurabile nell’ipotesi in cui quell’ignoranza sia dipesa dall’omesso impiego da parte dell’acquirente di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli abbia permesso di percepire l’idoneità dell’acquisto a determinare la lesione dell’altrui diritto: “non intelligere quod omnes intellegunt” costituisce – secondo tale orientamento giurisprudenziale – un errore inescusabile, incompatibile con il concetto di buona fede (Cass. Civ., sent. 14.09.1999, n. 9782). La presunzione della buona fede dell’acquirente “a non domino” può essere vinta – si noti – anche da presunzioni semplici, purché le stesse siano gravi, precise e concordanti.
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento