domenica 22 aprile 2012

ACQUISTO DI OPERA D’ARTE, RILEVANZA DELL'ATTRIBUZIONE, CONSEGUENZE CIVILISTICHE DELLA NON "AUTENTICITA'". - Gabrio Abeatici

Opera falsa, opera non autentica, mera imitazione. L’autenticità gioca un ruolo non secondario nell’ambito del (peculiare) mercato delle opere d’arte. Può accadere, nell’ambito dell’acquisto di un dipinto (o, più in generale, di un’opera d’arte) che lo stesso, attribuito in un primo momento ad un determinato autore, risulti in seguito di attribuzione incerta, oppure diversa. Non si può tralasciare di menzionare l’ipotesi di contestazione, da parte degli eredi dell’artista defunto, della paternità di un’opera, essendo peraltro discusso se la relativa azione trovi la propria disciplina nell’art. 20 della legge sul diritto d’autore (ai sensi del quale “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera … ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione …), o se la vera sedes materiae si debba riconoscere negli artt. 6 e 7 cod. civ. (id est nella normativa della tutela del diritto al nome). Nei limiti del presente contributo, va preliminarmente ricordato che tali ipotesi, naturalmente, si distinguono dalle fattispecie che configurano, invece, un illecito penale. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

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